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VIAGGIARE CON GLI ANIMALI - seconda parte

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Trasporto
Le regole e le condizioni di trasporto variano a seconda dei diversi mezzi utilizzati.


Aereo

Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali.
Quando
si prenota un viaggio in aereo con il proprio cane o gatto, è opportuno controllare se il volo prevede scali in Paesi di transito con cambi di compagnia aerea o di velivolo, sia perché i trasferimenti da un aeromobile ad un altro possono comportare rischi per gli animali stessi (rottura delle gabbiette e smarrimento dell'animale), ma soprattutto perché l'animale può essere bloccato nel Paese di transito per eventuali controlli sanitari o addirittura per il fermo della quarantena. Pertanto, bisogna informarsi preventivamente sugli obblighi sanitari anche del paese di transito non solo di quelli relativi al paese di arrivo.

Servizi di trasporto

I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio.

Per quanto riguarda l'accesso a bordo dell'aeromobile di cani e gatti a seguito di un passeggero, non esiste una regolamentazione unica per tutte le compagnie aeree. Ogni compagnia di navigazione può infatti stabilire la tipologia della gabbietta utilizzata per il trasporto dell'animale, il numero degli eventuali animali accettati in cabina o la possibilità di farli uscire o meno dalla gabbietta, ecc.
Generalmente, per ogni volo, è ammesso in cabina un certo numero di animali: cani di piccola taglia (inferiori a kg. 10 di peso) e gatti (alcune compagnie accettano il classico trasportino altre ne richiedono di particolari).

I cani di media o grande taglia, invece, viaggiano nella stiva pressurizzata in apposite gabbie rinforzate. Alcune compagnie garantiscono l'assistenza di personale specializzato, centri di assistenza e di ristoro per gli animali duranti gli scali.
Canarini e altri piccoli animali viaggiano in cabina in gabbia.


Treno

I cani guida per ciechi sono ammessi gratuitamente in qualunque treno e classe. Per i treni che vanno all'estero, un recente certificato di vaccinazione antirabbica è indispensabile per entrare in alcuni paesi dell'Unione Europea.

Servizi di trasporto

Restrizioni e diverse modalità di trasporto sono previste a seconda del tipo di treno che si prende: Eurostar, Intercity, regionali e interregionali o Wagon Lit. È meglio informarsi presso Trenitalia prima di partire.
Cani, gatti, volatili, pesci ed altri piccoli animali possono viaggiare in treno purché chiusi in apposite gabbiette salvo particolari divieti.

I cani di piccole dimensioni e gatti possono viaggiare con il proprietario ma solo in seconda classe.
I cani di grossa taglia possono viaggiare liberi solo se lo scompartimento è stato interamente prenotato (il proprietario deve però sostenere le spese di disinfestazione del locale). Possono viaggiare in scompartimenti con altre persone se non recano disturbo e se sono muniti di guinzaglio e museruola.


Navi e traghetti

Per quanto riguarda brevi traversate su navi e traghetti, su alcune compagnie di navigazione, ad es. Tirrenia, viene richiesto il certificato di buona salute del veterinario per i cani e, nel caso di trasferimenti in Sardegna, è richiesta la vaccinazione antirabbica.

Servizi di trasporto

Sui traghetti i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola, i gatti nell'apposito trasportino:

I cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina con il padrone previo consenso delle altre persone a bordo.
I cani di taglia grande o media possono alloggiare negli appositi canili di bordo, ma generalmente, è permesso tenerli sul ponte con il padrone se muniti di guinzaglio e museruola.


Verso Paesi UE
Dal 1 ottobre 2004 è in vigore la nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione europea di cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.

La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, è possibile conformemente alle seguenti condizioni:

Stati membri dell'Unione europea

Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.

Il passaporto, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l'echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell'arrivo in Finlandia degli animali.

In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia .

Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all'Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l'animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.


Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta

I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell'animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall'Autorità competente, l'esecuzione:

  • della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
  • l'esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione (esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l'esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall'animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l'introduzione in Svezia.

I Laboratori riconosciuti in Italia sono:

  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14\A 35020 Legnano ( PD)
  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Via Campo Boario 64100 Teramo
  • Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana Via Appia Nuova 1411 00178 Roma Capannelle.


E' possibile visualizzare l' elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti dall'UE e dai Paesi Terzi sul sito dell'Unione europea.

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l'avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le norme nazionali.

Si ricorda che l'introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito , per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del Pet Travel Scheme di cui si tratta nella sezione Verso il Regno Unito ; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.

E' vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi .

Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:

In Italia Si forniscono esclusivamente indicazioni sugli animali da compagnia, introdotti in Italia a seguito di viaggiatori, e si tralasciano, invece, quelle sugli animali destinati al commercio.

Le informazioni riguardano soltanto gli aspetti sanitari di competenza del Ministero della Salute (Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e Sicurezza degli Alimenti).
Le indicazioni sono fornite in merito a cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari. Sono presenti anche brevi notizie sull'introduzione di Psittacidi (pappagalli).


CANI, GATTI E FURETTI

Dal 1 ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell'Unione europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione europea di cani, gatti e furetti nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

L'introduzione degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in Italia, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano da Paesi membri dell'Unione europea o da Paesi terzi.



Introduzione da Paesi UE

Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario stabilito dalla Decisione della Commissione 2003\803\CE (pdf, 1 MB) del 26 novembre 2003 e identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile.
Il passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente del Paese di provenienza, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. Per il rilascio del passaporto si consiglia di rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di provenienza.
Per l'introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell'echinococco.

Le condizioni poste per l'introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell'Unione europea; a tale riguardo si consiglia di consultare sul sito dell'Unione europea l' area dedicata alla movimentazione di cani, gatti e furetti .



Introduzione da Paesi terzi

Le norme cui attenersi per l'introduzione in Italia di animali provenienti da Paesi terzi variano a seconda che il paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998\2003\CE. L'elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea .

  1. Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili da un Paese terzo incluso nell'elenco di cui all'Allegato II del Regolamento 998\2003\CE del 26 maggio 2003 devono essere muniti del certificato sanitario di cui alla Decisione della Commissione 2004\824\CE (pdf, 222 KB) del 1 Dicembre 2004, rilasciato da un veterinario ufficiale o autorizzato dall'Autorità competente del Paese terzo e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip.
    Nel certificato sanitario deve essere attestata l'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità.

  2. Gli animali da compagnia introdotti, al seguito del proprietario o responsabile, da un Paese terzo non incluso nell'elenco di cui all'Allegato II del Regolamento 998\2003 devono essere muniti di certificato sanitario che, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche l'avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml ), presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, della prova (esame del sangue) di titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; il campione di sangue per l'effettuazione della prova di laboratorio deve essere prelevato dall'animale, da parte di un veterinario, oltre tre mesi prima della data di introduzione in Italia.


E' vietato introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell'Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia.
Non è necessaria, per l'introduzione in Italia dai Paesi terzi, l'esecuzione dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia nei confronti delle zecche e dell'echinococco.



Reintroduzione da Paesi terzi

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui alla Decisione 2003\803\CEE nel quale deve essere attestata l'osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all'esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi,come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l'esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta, presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, prima della partenza dell'animale dall'Italia.





Laboratori italiani riconosciuti dalla Commissione

  1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
    Via Romea 14\A - 35020 Legnano (PD)
  2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
    Via Campo Boario - 64100 Teramo
  3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
    Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma Capannelle.


I laboratori riconosciuti dalla Commissione, sia italiani che degli altri Stati membri, sono inclusi nell'elenco di cui alla decisione della Commissione 2004\448\CE del 29 aprile 2004. L'elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti nell'UE e nei Paesi Terzi è consultabile sul sito dell'Unione europea .



ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Altri animali d'affezione, al seguito di proprietari, sono, ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003 (pdf, 47 KB) allegato I parte c:
  • invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili
  • uccelli: tutte le specie (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE)
  • mammiferi: roditori e conigli domestici.

Tali animali sopra elencati possono essere introdotti sul territorio Italiano purché:
  • trasportati al seguito del proprietario;
  • in numero non superiore a 5;
  • trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza
  • accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale, o autorizzato dall'autorità competente nel quale risulti che l'animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell'animale, proprietario dell'animale e indirizzo di origine e destinazione dell'animale.


Attualmente, tuttavia per i volatili (escluso il pollame di cui è vietata l'introduzione al seguito dei proprietari), si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE (pdf, 119 KB) del 22 Dicembre 2006 e alla Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 “influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni”.

L'Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell'allegato II della decisione 2007/25/CE innanzi riportata a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario conforme all'allegato III della decisione 2007/25/CE.



PSITTACIDI

Gli psittacidi, in provenienza dai paesi terzi, per i quali valgono le norme indicate per i volatili, devono, inoltre, essere scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi. (O.M. 30 aprile 1959 modificata dall'O.M. 23 giugno 1972).

Verso il Regno Unito
Tutti coloro che intendono recarsi nel Regno Unito per un soggiorno temporaneo o definitivo e vogliono portare con sé il proprio animale domestico, devono informarsi sulle procedure da seguire, l'ordine temporale in cui eseguirle, gli uffici competenti, e le vie di trasporto.

Consulta le pagine:


Il governo britannico ha attuato una revisione delle leggi che regolano la quarantena in Gran Bretagna. Ai sensi della nuova normativa gli animali domestici, vaccinati contro la rabbia e identificabili mediante un microchip, potranno viaggiare liberamente tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Gran Bretagna senza più essere sottoposti alla quarantena di sei mesi.

L'abolizione della quarantena è consentita per gli animali accompagnati dalla certificazione sanitaria amministrativa che attesti:

  • la provenienza da uno dei paesi firmatari (tra i quali l'Italia);
  • il cane/gatto/furetto deve essere provvisto di microchip installato prima o nello stesso giorno della vaccinazione antirabbica;
  • la vaccinazione contro la rabbia;
  • Analisi del sangue (test di titolazione degli anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia), fra la data del prelievo del campione e l'ingresso nel Regno Unito devono essere trascorsi almeno 6 mesi, purchè il titolo anticorpale sia superiore a 0,5 U.I./ml.
  • il trattamento antiparassitario;

Questo nuovo sistema prende il nome di Pet Travel Scheme (PETS).
Il Progetto pilota del Pet Travel Scheme, operativo dal 28 febbraio 2000, si applica esclusivamente ai cani ed ai gatti non destinati alla commercializzazione.
Il progetto pilota è operativo solo su determinate rotte verso l'Inghilterra e si applica esclusivamente ai cani ed ai gatti a seguito di viaggiatori che provengono dai Paesi che aderiscono al Progetto: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Vaticano, Australia (*), Nuova Zelanda (*). 
(*) solo per i cani guida che accompagnano i disabili

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare anche le pagine dedicate al Pet Travel Scheme sul sito del Governo britannico.


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Cyberdogs Magazine è il giornale dell'Associazione Poprietari Responsabili, è on line dal 1999 per informare i proprietari di cani e gatti sulla salute dei loro animali e sulla loro educazione. Propone anche una serie di rubriche divertenti come il concorso fotografico, l'humor, la poesia e l'arte. Nel tempo è diventato punto di riferimento di molti allevamenti ed associazioni e gestice un portale che raccoglie i siti dedicati agli animali.

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